Le visite fiscali. Reperibilità, obblighi ed esenzioni (infortuni sul lavoro, patologie gravi, gestazione a rischio ecc.)


Sia per gli statali che per i dipendenti privati la reperibilità è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend.

Ciò comporta che si dovrà rimanere presso il proprio domicilio anche nei giorni non lavorativi, come ad esempio domenica o giornate di festa. La richiesta deve inoltre essere inoltrata entro le 11:30 del giorno precedente al giorno di richiesta della visita.

Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori nel pubblico impiego possono ricevere una visita fiscale:

  • dalle 9:00 alle 13:00;
  • dalle 15:00 alle 18:00.

Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.

 Obblighi per medici e dipendenti

In caso di malattia il dipendente pubblico o privato deve farsi rilasciare il certificato medico e rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale. 
Sarà poi obbligo del medico curante inviare, in modo telematico, l’attestato medico all’Istituto di Previdenza.

Solo nel caso in cui la trasmissione per via telematica non sarà possibile il certificato medico sarà rilasciato in modalità cartacea. 

 

Chi è escluso dall'obbligo della visita fiscale

 Le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la legge prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

  1. Infortuni di lavoro: nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa durante l'orario di lavoro, o incidenti anche direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o incidenti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. infortunio in itinere.
  2. Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  3. Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  4. Gestazione a rischio;
  5. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;
  6. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.

È bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl).

La documentazione deve riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie a cui deve sottoporsi.

 

Sanzioni

Se, al momento della visita fiscale, escludendo i casi testé citati, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto.

Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.

Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

  • non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
  • mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
  • non funzionamento del citofono o del campanello;
  • mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
  • espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.