Milleproroghe. Testo in discussione al Senato
sede di Roma
Comma 1. La norma prevede la possibilità per gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi già autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. Tale proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare solo entro il 29 febbraio 2016 con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire da un punto di vista tecnico la completa esecuzione entro il 2016.
Comma 2. La presente disposizione fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.
Comma 3. La norma intende intervenire sulla normativa vigente in materia di contratti per ricercatori a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, autorizzando le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Tale ulteriore prolungamento del termine interviene sulla precedente ed analoga proroga della scadenza fissata al 31 dicembre 2016, di cui al comma 10-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, per i contratti triennali dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), non rinnovabili.
Con la presente norma, pertanto, viene consentita la proroga per un ulteriore anno ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 a condizione che tali soggetti abbiano superato la valutazione prevista nel terzo anno di contratto. In tal modo, i titolari del contratto in questione potranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell'ASN di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, entro il termine di scadenza della proroga. Come sopra accennato, infatti, a seguito della citata riforma dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, per gli studiosi in questione la prima tornata utile per poter conseguire l'abilitazione scientifica è stata indetta solo recentemente con il decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, ai sensi del quale la possibilità di presentare le candidature decorre dalla data di pubblicazione del bando.
Infatti, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sull'ASN, attuativi della riforma recata dalla legge n. 114 del 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, che ha sostituito il decreto ministeriale n. 76 del 2012), si è provveduto ad indire le procedure di ASN relative all'anno 2016.
Nelle more degli esiti della nuova tornata di ASN (procedura «a sportello» della durata biennale, indetta con il citato decreto direttoriale n. 1532 del 2016), peraltro, si pone il problema di consentire che il meccanismo di tenure track di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 possa effettivamente scattare per gli studiosi che hanno i requisiti previsti dalla legge (titolarità del contratto di tipo b), superamento della valutazione prevista al terzo anno di contratto, possesso dell'ASN). La proposta normativa intende far fronte a tale esigenza.
Comma 4. La disposizione prevede, nelle more della riforma sulle modalità di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «formazione iniziale»), una proroga del termine dell'anno scolastico 2016/2017, previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, a partire dal quale si applica il divieto di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di soggetti non muniti di abilitazione all'insegnamento. Tale termine viene prorogato all'anno scolastico 2019/2020.
Comma 5. L'organico dei collaboratori scolastici a livello nazionale è accantonato (cioè ridotto) di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole. Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non può erogare, tramite l'acquisizione di contratti di servizio con ditte esterne. Ciò accade in quasi tutte le regioni, con particolare concentrazione nel Centro-Sud.
Allo stato attuale, i contratti di servizio impiegano circa 18.625 persone che corrispondono a 13.136 unità lavorative a tempo pieno equivalente a fronte, come già detto, della necessità di sostituire 11.851 collaboratori scolastici. Nell'ambito dei suddetti 18.625 lavoratori delle imprese esterne, sono compresi circa 479 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici.
Nel 2016 il Ministero ha acquistato servizi di pulizia e sorveglianza per 290 milioni di euro, a carico del funzionamento delle scuole. In particolare a Palermo è stato assicurato l'espletamento dei servizi di pulizia e vigilanza degli alunni presso le scuole mediante la proroga delle convenzioni in essere, in base all'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità per il 2016.
La presente norma proroga al 31 dicembre 2017 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) già prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2016) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differito al 31 dicembre 2017.
Il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto- legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2017 al fine di consentire la prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica, di concerto con le parti sociali e le amministrazioni interessate, e di pervenire a soluzioni stabili e adeguate a tutela dei livelli occupazionali e reddituali.