Cessazioni dal servizio per il personale scolastico


Pubblicata la circolare operativa (nota 38646/16) relativa ai pensionamenti dal 1 settembre 2017, in attuazione del Decreto Ministeriale 941/16.Di seguito una scheda di facile lettura.

 

Per informazioni e consulenze contattare il numero 3493958469 o scrivere a  massimo.russo76@libero.it

 

Qual è il termine per la presentazione della domanda?

20 Gennaio
E’ possibile revocare la domanda?

Si, entro la medesima data

Come presentare la domanda
  1. I Dirigenti Scolastici, i docenti (compresi quelli di religione) e gli ATA devono esclusivamente utilizzare la procedura web POLIS “istanze on line” .
  2. Il personale all’estero può utilizzare anche il formato cartaceo
  3. Il personale delle province di Bolzano, Trento e Aosta dovrà presentare la domanda in formato cartaceo alla sede di servizio o titolarità
Come presentare la domanda di trattenimento in servizio?

Il personale che intende presentare istanza per il trattenimento in servizio, al fine di raggiungere il minimo contributivo, la domanda deve essere presentata entro il 20 Gennaio in formato cartaceo.

Cosa possono fare i lavoratori che, pur avendo i requisiti per la pensione anticipata, non hanno compiuto 65 anni?

Possono chiedere la trasformazione in tempo parziale (secondo le condizioni del decreto 29 luglio 1997, n. 331). La domanda deve essere presentata entro il 20 Gennaio.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

Quali sono i requisiti?

 

a) Vecchi requisiti

  1. QUOTA 96: per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011 (la “quota 96” può essere ottenuta sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione -es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione-)
    2.  Indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore, hanno diritto altresì coloro che abbiano svolto 40  anni di servizio al 31 Dicembre 2011 
 b) Nuovi requisiti  
  1. Pensione per vecchia: 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 con almeno 20 anni di contributi
  2. Pensione anticipata: a domanda solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento
 

Cos’è l’ “Opzione Donna”

La possibilità per le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per  le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi di cessare il servizio, calcolando la pensione secondo le regole del sistema contributivo. 

La “settima salvaguardia”

Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011